A partire dal 1 gennaio 2015, sono entrate in vigore delle nuove modalità di erogazione delle tariffe incentivanti GSE, ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge 116/2014 (“Legge Competitività”).
Il GSE eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto. Il conguaglio viene effettuato in relazione alla produzione effettiva entro il 30 giugno dell’anno successivo.
[su_box title=”I pagamenti in acconto saranno effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con cadenza:” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]
- quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
- trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
- bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
- mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.[/su_box]
Il pagamento del conguaglio viene effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (relative alla produzione di energia nell’anno precedente rispetto all’anno di erogazione del conguaglio) e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso in cui non sia raggiuta la soglia di 100 euro, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto (qualora la somma degli importi spettanti sia superiore alla soglia prevista).
In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi.
Se non avete mai ricevuto un conguaglio annuale o se desiderate avere maggiori informazioni riguardo la vostra situazione non esitate a contattarci.
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