Il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso di alcuni proprietari di impianti fotovoltaici contro la delibera 618/2013 dell’Autorità che prevedeva la ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di produzione di energia elettrica fino a 1 MW, alimentati da fonti rinnovabili.
La questione era stata presentata come ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica nel corso del 2014 e trasportata poi in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’AEEGSI.
Secondo la decisione dei giudici:
È infondato sostenere che la determinazione dei prezzi minimi garantiti per il ritiro dedicato – quindi un atto amministrativo generale di indubbia finalità regolatoria – avrebbe dovuto tradursi in una sorta di procedura di rimborso dei costi di gestione dichiarati da ciascun produttore, perché in tal caso l’Autorità sarebbe stata spossessata della propria funzione istituzionale, si sarebbe smarrito il senso della riforma e il Gse si sarebbe dovuto limitare a compiti meramente esecutivi.
La nuova sentenza del Tar, pubblicata nei giorni scorsi, ha dunque respinto la tesi dei produttori fotovoltaici dichiarando legittimi i tagli ai prezzi minimi garantiti decisi dall’ Autorità nel 2013.