Con l’inizio di maggio, si avvicina sempre di più la scadenza della prima rata IMU, da pagare entro il 16 giugno 2016. A tal proposito c’è un’interessantissima opportunità per i proprietari di impianti fotovoltaici che hanno accatastato l’impianto!
Con la CIRCOLARE N. 2/E l’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2016 ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati”, come gli impianti fotovoltaici.
Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, con importanti risparmi anche in materia di IMU e TASI.
[su_highlight background=”#fdf47a”]Il ns. staff di geometri altamente specializzati, ha già provveduto ad effettuare la rideterminazione della rendita catastale per 20 IMPIANTI FOTOVOLTAICI di nostri clienti. Per tutti questi impianti abbiamo potuto stimare che il risparmio dell’IMU è tra l’85 e il 95%. [/su_highlight][su_box title=”Voglio un esempio concreto:” box_color=”#ed6a15″ radius=”0″]Un impianto di 200 kWp nella provincia di Modena che prima pagava annualmente di IMU 3.600 €, grazie alla rideterminazione della rendita catastale potrà pagare solamente 100 €.[/su_box]
Precisiamo, per correttezza e trasparenza, che il catasto si riserva un anno per poter variare i valori della rendita proposti. Il ns. staff ha quindi calcolato un range di variazione della rata IMU, che nel caso di questo esempio non supererebbe comunque i 400 €.
[su_spoiler title=”Voglio capire meglio” icon=”plus-circle”]Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima. Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. [su_box title=”La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie:” box_color=”#2b811a” radius=”0″] 1) Il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali. 2) Le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie. 3) Gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) Le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. [/su_box] [su_highlight background=”#c1f37e”] Le componenti impiantistiche definite al punto 4, non sono più oggetto di stima catastale.[/su_highlight][/su_spoiler] [su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#ed6a15″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Non perdere questa occasione di risparmio! Contattaci subito.[/su_button]