Dopo il voto definitivo al Senato, raggiunto in quarta lettura con 146 sì e 113 no, il ddl Concorrenza è diventato legge. Tra le novità più importanti troviamo le nuove norme sugli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kW e Certificati Bianchi.
Fotovoltaico con moduli non certificati
Con il comma 89 dell’articolo 1 del testo divenuto legge, vengono inseriti, all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
Il capoverso 3-quater riguarda il fotovoltaico.
Si prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante, anziché la sospensione totale dell’incentivo
Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione per il cosiddetto made in Europe.
Inoltre, nel testo è stato specificato che resta fermo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.
Per gli impianti sopra i 3 kW, con moduli non certificati, le sanzioni sono cambiate di recente grazie a una norma inserita nella cosiddetta Manovrina, cioè il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. (La “Manovrina” è legge: ecco le novità sul fotovoltaico).
Certificati Bianchi
I capoversi 3-bis e 3 ter introdotti allo stesso articolo 42 del dl 28/2011 si occupa invece di verifiche sui TEE.
Il nuovo capoverso 3-bis prevede che, nei casi in cui nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter anch’esso di nuova introduzione.
Il capoverso 3-ter dispone poi che gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrano dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell’annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica.
Nel testo è stato chiarito che per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi; si prevede anche che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.