DIAGNOSI ENERGETICA D.LGS 102/14: OPPORTUNITÀ PER IMPRESE ENERGIVORE.
Secondo il Decreto Lgs 102/14, le grandi imprese e le imprese energivore, hanno l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, pena una sanzione amministrativa.
Effettuare una diagnosi energetica può rappresentare per le aziende una preziosa opportunità: un’approfondita analisi dei consumi energetici finalizzata all’inquadramento delle prestazioni energetiche globali dell’azienda, permette di individuare sprechi e anomalie di gestione, favorendo la pianificazione di adeguati interventi di miglioramento e soluzioni per il risparmio energetico.
La diagnosi è un’opportunità per definire un percorso di efficienza energetica.
Le diagnosi possono essere eseguite da società di servizi energetici (SSE), esperti in gestione dell’energia (EGE) o auditor energetici. La diagnosi dovrà valutare anche la fattibilità tecnica, la convenienza economica e il beneficio ambientale, derivante dall’utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento eventualmente presenti nei pressi dell’impresa
[su_box title=”Quali sono le imprese soggette:” box_color=”#f34104″ radius=”0″]Le sanzioni vanno da 4.000 € a 40.000 €. Se la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni viene ridotta del 50%.
- Imprese a forte consumo di energia (Energivori secondo ex DL 83/2012, DM 05.04.2013) indipendentemente dalla loro dimensione. Sono imprese a forte consumo di energia, ex DL 83/2012, le imprese per le quali, nell’annualità di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attività, almeno 1 GWh di energia elettrica oppure almeno 1 GWh di energia diversa dall’elettrica.
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell’energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività, determinato ai sensi dell’articolo 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell’articolo 5, non sia risultato inferiore al 3%.
- Grandi Imprese (imprese che occupino più di 250 persone, il cui fatturato annuo superi i 50 Milioni di Euro o il cui bilancio annuo supera i 43 milioni di Euro).[/su_box]
Le aziende certificate ISO 50001, EN ISO 14001 o in EMAS non hanno l’obbligo della diagnosi energetica, se il loro sistema prevede un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al D.Lgs. 102/14.
Richiesta ottenimento agevolazioni Energivori.
Le imprese a forte consumo di energia (Energivori secondo ex DL 83/2012, DM 05.04.2013), indipendentemente dalla loro dimensione, possono richiedere l’ottenimento di agevolazioni ai sensi della Delibera 921/2017/R/eel. Il nuovo sistema, contrariamente a quello precedente, prevede la possibilità di ridurre direttamente dalle bollette elettriche gli oneri connessi al sostegno delle aziende agevolate.
L’agevolazione è destinata ad incentivare le imprese manifatturiere che sostengono alti costi per la fornitura di energia elettrica.
Il team Zanotti Energy Group, ti supporterà nelle attività amministrative e burocratiche necessarie alla corretta iscrizione annuale al registro delle imprese a forte consumo di energia, fino all’ottenimento completo dell’agevolazione prevista. Inoltre, in fase preliminare, saremo in grado gratuitamente di capire se hai i requisiti per accedere alle agevolazioni, darti una prima stima di quello che sarà l’ordine di grandezza dell’importo risparmiato.
- Scarica e leggi il Decreto Lgs 102/14.