In seguito a numerose richieste di chiarimento sulla possibilità di usufruire ancora oggi dell’agevolazione prevista dalla “Tremonti Ambientale” per investimenti fatti in passato, l’Agenzia delle Dogane il 20 luglio 2016 ha pubblicato la risoluzione 58/E.
Facciamo un breve passo indietro per ricordare di cosa stiamo parlando.
[su_box title=”Cosa prevede la ‘Tremonti Ambientale’?” box_color=”#329328″ radius=”0″]La legge 23 dicembre 2000, n. 388, permette la detassazione degli investimenti ambientali. Tra questi rientrano a pieno diritto gli impianti fotovoltaici del 2° conto energia ( che va dal 17/02/2007 al 31/12/2010) incluso il prolungamento detto Salva Alcoa che comprende gli impianti la cui fine lavori è avvenuta entro il 2010 e l’allaccio entro il 30/6/2011. Si applica a impianti fatti a terra o su tetto, siano essi con energia in vendita totale o parziale ed anche se sono sotto leasing.[/su_box]
[su_box title=”Il mio impianto fotovoltaico ne può usufruire?” box_color=”#329328″ radius=”0″]
Stando a quanto esposto dal Ministero, i criteri essenziali per la applicabilità della legge 388 sono:
1) L’azienda deve essere una Piccola Media Impresa, con fatturato inferiore a 50M€ e n° dipendenti inferiori a 250. Sono quindi escluse le grandi aziende, il settore pubblico, le aziende agricole in contabilità semplificata/dominicale e i i privati;
2) L’impianto deve essere stato allacciato e godere della tariffa del 2° conto energia incluso Salva Alcoa;
specifichiamo inoltre che la taglia dell’impianto deve essere superiore a circa 100 kW affinché l’operazione sia conveniente (se Salva Alcoa la taglia deve essere superiore almeno ai 50 kW).[/su_box]
I chiarimenti richiesti da molti operatori, sono dovuti ai dubbi relativi alla cumulabilità di questa detassazione con gli incentivi del Conto Energia. Tali perplessità hanno infatti spinto gli operatori ad astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, in modo tale da non esporsi alla revoca dei più vantaggiosi incentivi per il fotovoltaico.
[su_highlight background=”#a2f56e”]Con questa ultima risoluzione viene ribadito che ancora oggi gli operatori possono usufruire della Tremonti Ambientale per investimenti fatti in passato. [/su_highlight]
Nello specifico l’articolo 6 della legge n. 388/2000 prevede che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, dunque [su_highlight background=”#a2f56e”]possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati ENTRO la data del 25 giugno 2012.[/su_highlight]
Se l’impianto è stato allacciato nel primo semestre 2011 e messo a cespite nello stesso anno, sino a fine settembre 2013 era sufficiente procedere con la riapprovazione del bilancio di riferimento (2011) e una rettifica della dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è possibile ancora oggi recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso.
Resta da chiarire la questione “cumulabilità” con il conto energia. Su questo preciso aspetto l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata e ha rimandato ogni valutazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).
E’ proprio a tal proposito che si può considerare la nota informativa del 18 giugno 2015, dove viene chiarito che [su_highlight background=”#a2f56e”]sussiste la cumulabilità degli incentivi del Conto Energia con la detassazione ambientale, entro il limite del 20% del costo dell’investimento.[/su_highlight] Non viene esplicitato che gli incentivi degli altri conti energia, oltre al secondo, siano cumulabili con la detassazione. Allo stesso tempo trattandosi di una mera interpretazione del MiSE, non esiste un legge o un decreto che escluda la cumulabilità per il terzo, quarto e quinto conto energia.
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