Parlando di SEU, vi comunichiamo che anche per quest’anno gli oneri sull’autoconsumo saranno calcolati con i medesimi parametri dell’anno 2015. L’autorità ha infatti definito che a decorrere dal primo gennaio 2016, fino a nuovo provvedimento, si applicano i valori e i parametri già fissati con la deliberazione 675/2014/R/eel, come successivamente modificati dalla deliberazione 302/2015/R/com.
In particolare ha precisato quanto segue:
- la maggiorazione dell’aliquota, espressa in centesimi di euro per punto di prelievo per anno, afferente la componente tariffaria A3, calcolata secondo la formula di cui al comma 4.1 della deliberazione 609/2014/R/eel si applica a tutti i SEU e SEESEU in media tensione, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- la Cassa per i servizi energetici e ambientali riscuote l’ammontare derivante dall’applicazione nella misura del 5% dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema sull’energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete per tutti i punti di prelievo in alta e altissima tensione inclusi in SEU e SEESEU, secondo le modalità previste dalla medesima Cassa, senza più distinzioni nel caso di SEU e SEESEU nella titolarità di soggetti inclusi nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (cfr articolo 6 della deliberazione 609/2014/R/eel).
- tutti gli impianti di produzione da fonti rinnovabili operanti in regime di cessione parziale
- non beneficiari di una convenzione SSP [/su_box]
Se hai ancora dei dubbi o non hai richiesto la qualifica SEU per il tuo impianto:
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