Ci sono numerose novità per questo 2015 e per coloro che hanno impianti per la produzione di energia rinnovabile e devono rapportarsi con il GSE per la remunerazione degli incentivi. Si tratta di novità procedurali per lo scambio sul posto e nella modalità di fatturazione, introdotte nel famoso decreto spalmaincentivi (Legge 116/14) (che ha toccato la rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici sopra i 200kW, gli impianti eolici, idroelettrici e geotermici).
CONTO ENERGIA
La Legge 116/2014, introduce, all’art. 26, nuove modalità operative relative all’erogazione delle tariffe incentivanti dell’elettricità prodotta da impianti solari fotovoltaici in regime di Conto Energia. In particolare, dal 2015 il GSE “eroga le tariffe incentivanti con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”.
CALCOLO DELLA PRODUCIBILITA’ ANNUA
Il DM 16 ottobre 2014 prevede che la producibilità media annua di ciascun impianto sia stimata sulla base del numero totale di ore di produzione dell’impianto riferite all’anno precedente oppure del numero di ore annue medie, definite in funzione della regione in cui è localizzato l’impianto, qualora non siano disponibili le misure valide riferite a tutti i mesi dell’anno precedente.
PAGAMENTI
I pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza: – quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW; -trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW; – bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW; -mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW. I pagamenti in acconto sono eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza
ENTRATA IN VIGORE
Le nuove tempistiche e modalità di erogazione delle tariffe incentivanti saranno rese operative dal GSE a partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio del 2015. Il pagamento del conguaglio verrà effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro 60 giorni dal mese di ricezione delle misure (relative alla produzione di energia nell’anno precedente rispetto all’anno di erogazione del conguaglio) e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti.
SCAMBIO SUL POSTO
Nel 2015 ci sarà anche un ampliamento della meccanismo dello scambio sul posto, in termini di potenza installabile e di riduzione degli oneri di sistema dovuti per l’energia autoconsumata.
Il servizio di scambio sul posto, fino al 31 dicembre 2014, può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, nel caso di: a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW, come previsto dal decreto legislativo 387/03; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 e dal decreto interministeriale 18 dicembre 2008 (la soglia di 200 kW non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 66/10); c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW, come previsto dal decreto legislativo 20/07.
La delibera dell’11 dicembre 612/2014/R/eel dell’AEGGSI modifica ed integra il TISP, prevedendo:
1. per gli impianti di potenza fino a 20 kW (inclusi quelli già in esercizio al 1/1/2015) non sono applicati i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema sull’energia consumata e non prelevata dalla rete.
2. che il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale sia definito anche nel caso di tariffa D1, a seguito della possibilità, per i clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di residenza, di accedere a tale tariffa;
3. estendere l’accesso allo scambio sul posto per gli impianti di produzione con potenza fino a 500 kW, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dall’1 gennaio 2015.
REVERSE CHARGE DELL ’IVA IN FATTURA
Per effetto di disposizioni fiscali contenute nella Legge di Stabilità 2015 le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 nei confronti del GSE per cessione energia elettrica e certificati inerenti l’energia elettrica dovranno essere assoggettate al regime di “reverse charge”. Questo riguarda le “cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore”, nonché le operazioni inerenti “certificati relativi al gas e all’energia elettrica”. Il regime di inversione contabile prevede che l’Iva non viene più esposta in fattura dal cedente, ma versata direttamente dall’acquirente. Il regime interessa lo scambio sul posto, i certificati verdi il ritiro dedicato e i trasferimenti di quote di emissione.
Sulla tariffa incentivante in conto energia non veniva già aggiunta l’iva in quanto si tratta di un contributo a fondo perduto reso in assenza di controprestazione.
Fonte: Casa&Clima