Il GSE informa che, a partire dalle competenze di luglio 2017, verrà aggiornato il valore della rata di acconto. L’adeguamento sarà effettuato sulla base delle ore di produzione del singolo impianto relative al 2016, o in alternativa, al 2015 a seconda della disponibilità e validità dei dati di misura inviati al GSE dai gestori di rete.
Nel caso in cui tali misure non siano disponibili e valide alla data di aggiornamento, il GSE determinerà la rata di acconto sulla base delle ore di produzione regionali presenti nella tabella di seguito (“Stima regionale”) che evidenzia le ore medie di produzione degli impianti incentivati rilevate nel 2016, differenziate in funzione della regione di ubicazione.
Con riferimento al conguaglio 2016, il GSE comunica che nei prossimi mesi continueranno a essere processate le misure di produzione di competenza del suddetto anno eventualmente trasmesse dai gestori di rete, anche al fine di rideterminare l’importo del conguaglio annuale sulla base di nuove versioni di misura.
La rata così determinata sarà utilizzata per l’erogazione degli acconti relativi alle competenze che, a partire da luglio 2017, saranno corrisposti secondo il calendario di pagamento vigente. Il GSE potrà comunque procedere alla ridefinizione della rata di acconto sulla base del monitoraggio periodico dei dati più recenti di produzione effettiva ricevuti dai gestori di rete, riservandosi la facoltà di porre a zero l’importo di acconto nel caso in cui la perdurante assenza dei dati di misura non consenta la corretta determinazione dell’incentivo spettante e la conseguente chiusura delle partite commerciali annuali.
I corrispettivi così calcolati saranno erogati unitamente alle rate di acconto 2017, secondo le scadenze previste dal calendario di pagamento.
Il GSE ricorda inoltre che il conguaglio annuale potrà essere corrisposto solo in presenza di contratto attivo, ferma restando la completezza e la validità dei dati di produzione dell’anno trasmessi al GSE dai gestori di rete. Inoltre, l’erogazione potrà avvenire solo nel caso in cui l’importo spettante superi la soglia minima di pagamento di 100 euro; in caso di importo inferiore il pagamento sarà effettuato alla successiva scadenza utile, ferma restando la suddetta condizione.