In questi giorni il GSE sta inviando per e-mail una comunicazione inerente all’argomento EXTRA-PROFITTI, per avvisare che applicherà anche per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2023, il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia (prezzo di vendita fisso per area geografica, come stabilito dal Decreto Legge 4/22, all’art. 15-bis), come aveva già fatto nel periodo febbraio-dicembre 2022.
Nello specifico, il GSE ha già ricalcolato i corrispettivi di vendita relativi ai mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2022 e ha già richiesto la restituzione o applicato una compensazione, della differenza calcolata. (i corrispettivi di Agosto, Settembre e Dicembre 2022 sono stati calcolati già con il prezzo di vendita fisso, quindi non sono oggetto di ricalcolo).
Dunque, anche le fatture relative ai mesi di competenza di Ottobre e Novembre 2022 e Gennaio, Febbraio e Marzo 2023 sono state quantificate, applicando il prezzo zonale orario e saranno quindi nuovamente oggetto di applicazione della Norma Extraprofitti.
IL GSE quindi calcolerà la differenza tra quanto pagato ( PREZZO DI MERCATO ) e quanto realmente spettante, applicando il prezzo di vendita fisso ( PREZZO IN TABELLA *), come stabilito dal DL 4/22 e procederà con il meccanismo di restituzione o compensazione dell’eventuale debito maturato. (Abbiamo richiesto al GSE delucidazioni in merito, in quanto non hanno ancora chiarito la modalità di recupero).
Specifichiamo, inoltre, che non siete tenuti alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio – DSAN, in quanto riguarda solo l’operatore che ha sottoscritto un contratto di vendita dell’energia con il Trader a prezzo fisso, chiudendo la convenzione RID sul GSE.