Con la comunicazione, pubblicata in data 22/11/2017, sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra i diversi Conti Energia e la c.d. “Tremonti ambiente”. In tale occasione, in considerazione delle peculiarità del caso, il GSE ha segnalato la possibilità, per gli operatori incorsi nel divieto di cumulo, di rinunciare al beneficio fiscale per poter continuare a godere delle tariffe incentivanti.
[su_box title=”A tal fine, gli operatori avrebbero dovuto:” box_color=”#f1421a” radius=”0″]
- manifestare all’Agenzia delle Entrate la volontà di rinunciare al beneficio fiscale, facendo riferimento a modalità e prassi già adottate dalla stessa Agenzia;
- dare evidenza al GSE della suddetta richiesta e dell’effettiva rinuncia entro dodici mesi dalla pubblicazione della comunicazione del 22/11/2017, quindi entro il 22/11/2018. [/su_box]
Pertanto, in attuazione di tali previsioni, alcuni operatori hanno provveduto a dare evidenza dell’avvenuta restituzione dei benefici fiscali percepiti.
Tuttavia, altri operatori, anche per il tramite delle principali Associazioni di categoria, hanno segnalato al GSE la necessità di una proroga del termine indicato per l’attestazione della rinuncia al beneficio fiscale, anche per le difficoltà operative riscontrate nel procedere alla restituzione degli importi.
Nel prendere atto di tali evidenze, al fine svolgere i necessari e ulteriori approfondimenti sul tema, anche in ordine a un’eventuale evoluzione dello scenario di riferimento, si comunica che il termine ultimo per poter dare evidenza dell’effettiva rinuncia al beneficio fiscale è prorogato al 31/12/2019.
*Fonte: GSE.