In linea generale anche i meno esperti del settore, sanno che le persone fisiche possono realizzare impianti fotovoltaici inferiori ai 20 kWp, senza obbligo di aprire la partita IVA.
Ma è davvero sempre così?
Ci sono poi alcune realtà, come condomini ed enti ecclesiastici dotati di un codice fiscale, simile ad una partita IVA (11 numeri) che potrebbe sembrare sufficiente per realizzare un impianto anche superiore ai 20 kWp. Siamo sicuri si possa?
Proviamo a fare un po’ di chiarezza sull’argomento, vedendo i casi che in questi anni ci hanno sottoposto i nostri clienti.
Bianca è una privata cittadina che ha realizzato un impianto fotovoltaico in cessione totale di potenza pari a 19 kWp.
Era convinta fosse sufficiente il suo codice fiscale (persona fisica), fino a quando il GSE non ha rigettato la sua richiesta di aprire una convenzione di Ritiro Dedicato, unica convenzione GSE possibile per impianti che immettono totalmente l’energia in rete.
Con la Circolare n.46E del 19 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che quando l’impianto non risulta posto a servizio dell’abitazione, l’energia prodotta dovrà essere considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale, rilevante quindi sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette.
Per poter emettere le fatture RID, anche se l’impianto è inferiore ai 20 kWp ed in regime di cessione totale (no autoconsumo dell’energia prodotta), è necessario aprire una partita IVA.
Tante volte siamo stati contattati da condomini e parrocchie che, avevano realizzato impianti fotovoltaici superiori ai 20 kWp, a servizio del proprio immobile, ed ottenuto la licenza di officina elettrica da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Questi soggetti solitamente hanno un codice fiscale che in apparenza sembra uguale ad una partita IVA, ma non ha la stessa valenza fiscale.
Anche in questo caso, per poter emettere le fatture GSE di Scambio sul Posto ed incassare il corrispettivo, sono obbligate a richiedere il rilascio di una partita IVA.
Una parrocchia di Parma con un impianto da 45 kWp ci ha contattati per risolvere la situazione e, dopo aver aperto la partita IVA, per lei ci siamo occupati delle volture in favore della persona giuridica dotata di codice fiscale e partita IVA, richieste da Agenzia delle Dogane, GSE, Gestore di Rete, Fornitore di Energia e TERNA.
Anche un condominio di Rimini che ha realizzato un impianto fotovoltaico di potenza pari a 27 kWp si è trovato in una situazione analoga a quella della parrocchia.
L’Agenzia delle Dogane inizialmente aveva rilasciato la licenza, perché per loro è sufficiente il codice fiscale. Purtroppo, non vale lo stesso per poter emettere le fatture nei confronti del GSE.
Per il caso specifico dei condomini si può far riferimento alla Risoluzione n. 84 del 10/08/2012, che richiama la Circolare n.46E che abbiamo citato all’inizio di questo articolo.
Il Condominio in questa fattispecie viene considerato una società di fatto. La società di fatto tra condòmini che gestisce un impianto fotovoltaico è commerciale e deve emettere fattura nei confronti del GSE, in relazione all’energia che immette in rete.
Sia Bianca, che la parrocchia di Parma che il condominio di Rimini hanno richiesto al proprio commercialista l’apertura di una partita IVA, così da poter emettere fattura nei confronti del GSE ed ottemperare alla Delibera ARERA 111/2006 che sancisce l’obbligo di avere un contratto per il servizio di dispacciamento in immissione. Per il GSE parliamo quindi di una convenzione RID o SSP.
Se ti ritrovi in uno di questi tre casi, non esitare a contattarci, ti aiuteremo a fare chiarezza e a risolvere la situazione.