Legge di Stabilità – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it Conosciamo bene gli impianti fotovoltaici aziendali. Mon, 11 Jul 2016 16:37:28 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.6 https://zanottienergygroup.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicon-32x32.png Legge di Stabilità – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it 32 32 SUPERAMMORTAMENTO: aumentato al 140% il limite fiscalmente deducibile. https://zanottienergygroup.it/superammortamento-quadro-normativo/ https://zanottienergygroup.it/superammortamento-quadro-normativo/#respond Mon, 11 Jul 2016 16:37:28 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=4264 La legge di Stabilità 2016 prevede alcune misure volte a favorire gli investimenti delle imprese produttive. Una di queste è il “SUPERAMMORTAMENTO“:

[su_spoiler title=”SUPERAMMORTAMENTO: di cosa si tratta?“][su_quote]E’ il riconoscimento, valido per le detrazioni fiscali, di un aumento del 40% del costo del bene, che dunque potrà essere portato in ammortamento in misura pari al 140%, invece che al 100%.[/su_quote][/su_spoiler]

[su_spoiler title=”SUPERAMMORTAMENTO: quali beni interessa?“][su_quote] Riguarda gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, che abbiano determinate caratteristiche.

[su_box title=”Nello specifico un impianto fotovoltaico deve:” box_color=”#329328″ radius=”0″]

a) Essere strumentale all’attività produttiva: ciò significa che l’impianto nel suo complesso (pannelli, inverter, strutture di sostegno) deve essere STRUMENTALE, ossia usato come strumento di produzione all’interno della propria attività produttiva

b) Deve essere un BENE MOBILE, con coefficiente di ammortamento non inferiore al 6,5%. Secondo la Circolare 36/E del 19/12/2013 sono tali gli impianti che hanno una di queste caratteristiche:

  • potenza non superiore a 3 kWp/unità immobiliare
  • potenza nominale complessiva non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto (sia per impianti ubicati su tetti sia sul suolo)
  • estensione volumetrica inferiore ai 150 m3 (impianti su suolo).  [/su_box] Il coefficiente di ammortamento di questi beni è pari al 9%, mentre quello dei beni immobili non supera il 4%.[/su_quote][/su_spoiler]  [su_spoiler title=”SUPERAMMORTAMENTO: voglio un esempio”][su_quote]
[su_box title=”1) Ammortamento “standard”:” box_color=”#329328″ radius=”0″]

Costo di investimento per un impianto fotovoltaico da 3 kWp: Euro 6.000

Coefficiente di ammortamento: 9%

Quote di ammortamento: Euro 6.000 X 9%= Euro 540

Periodo di ammortamento: Euro 6.000/Euro 540 = 11 anni (circa)[/su_box]

 

[su_box title=”2) Ammortamento “super”:” box_color=”#329328″ radius=”0″]

Costo di investimento per un impianto fotovoltaico da 3 kWp: Euro 6.000 + 40%= Euro 8.400

Coefficiente di ammortamento: 9%

Quote di ammortamento: Euro 8.400 X 9%= Euro 756

Periodo di ammortamento: Euro 8.400 /Euro 756 = 11 anni (circa)[/su_box]

In questo esempio, la differenza utile ai fini fiscali tra l’ammortamento “standard” e quello “super” si quantifica in 2.376 Euro [/su_quote][/su_spoiler]

Allo stesso tempo resta un dilemma, che rende il quadro normativo ancora in evoluzione: in che categoria rientrano gli imbullonati?

 

Stando ai recenti chiarimenti dell’ Agenzia delle Entrate, gli imbullonati sono beni strumentali mobili, per la caratteristica di amovibilità di tutte le loro parti senza rendere inutilizzabile il tetto. 

Resta dunque da chiarire, qualora un bene con potenza superiore a 3 kWp fosse visto come un bene mobile “imbullonato”, se possa usufruire del superammortamento. 

Il ns. staff Vi aggiornerà non appena usciranno specifiche da parte degli Enti preposti! 

]]>
https://zanottienergygroup.it/superammortamento-quadro-normativo/feed/ 0
Accatastamento: grosse novità per gli impianti a fonti rinnovabili https://zanottienergygroup.it/accatastamento-grosse-novita-per-gli-impianti-a-fonti-rinnovabili/ https://zanottienergygroup.it/accatastamento-grosse-novita-per-gli-impianti-a-fonti-rinnovabili/#respond Mon, 07 Mar 2016 15:26:08 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=3942 Accatastamento impianti a fonti rinnovabili: finalmente una nuova normativa positiva anche per i proprietari di impianti fotovoltaici!

Se hai accatastato l’impianto fotovoltaico, è ora possibile andare a rideterminare la rendita catastale dell’immobile, con [su_highlight background=”#7ee6f3″]un ribasso stimato di circa il 90%.[/su_highlight]

[su_note note_color=”#a1f9ab”]Inoltre, completando le pratiche e consegnando la documentazione in catasto entro il 15/06/2016 potrai pagare  la prima rata dell’IMU 2016  già rideterminata sulla base del ribasso ottenuto.[/su_note]

 Con la CIRCOLARE N. 2/E l’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2016 ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati“, come gli impianti fotovoltaici.

Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, con importanti risparmi anche in materia di IMU e TASI.

 

[su_spoiler title=”Voglio capire meglio” icon=”plus-circle”]Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima. Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. [su_box title=”La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie:” box_color=”#2b811a” radius=”0″] 1) Il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali. 2) Le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie. 3) Gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) Le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. [/su_box] [su_highlight background=”#c1f37e”] Le componenti impiantistiche definite al punto 4,  non sono più oggetto di stima catastale.[/su_highlight][/su_spoiler]

 

[su_highlight background=”#fdf47a”]La nostra azienda, da sempre  in prima fila nella gestione di tutte le pratiche burocratiche  per i proprietari di impianti a fonti rinnovabili, ha una squadra di geometri  aggiornata sulla normativa e a tua completa disposizione.[/su_highlight]

Non esitare a contattarci per richiedere un preventivo o per qualsiasi delucidazione!

[su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#50a737″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Desidero ricevere maggiori informazioni![/su_button] ]]> https://zanottienergygroup.it/accatastamento-grosse-novita-per-gli-impianti-a-fonti-rinnovabili/feed/ 0