certificati bianchi – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it Conosciamo bene gli impianti fotovoltaici aziendali. Mon, 25 Jun 2018 08:02:00 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.6 https://zanottienergygroup.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicon-32x32.png certificati bianchi – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it 32 32 CERTIFICATI BIANCHI: REPORT E VALORI TARIFFARI PER IL 2018 https://zanottienergygroup.it/report-certificati-bianchi-2018/ https://zanottienergygroup.it/report-certificati-bianchi-2018/#respond Mon, 25 Jun 2018 08:02:00 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=7621 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONCLUSI E CERTIFICATI BIANCHI RICONOSCIUTI.

Il GSE ha pubblicato i dati relativi ai procedimenti amministrativi conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti nei primi 5 mesi del 2018.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2018 il GSE, ai sensi del D.M. 28 dicembre 2012 e del D.M. 11 gennaio 2017, avvalendosi di ENEA e RSE, ha concluso positivamente 1263 istruttorie tecniche. In particolare sono 36 i progetti a consuntivo (PC), 62 le Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 1165 le Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC), per le quali la Società ha riconosciuto complessivamente circa 1.669.187 di TEE.

Dal 1° gennaio al 31 maggio 2018 il GSE, ai sensi del D.M. 5 settembre 2011, nell’ambito del meccanismo di incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento (CAR) ha inviato al GME 645.967 TEE, di cui 641.267 rilasciati sul conto proprietà degli operatori e 4.700 oggetto di ritiro da parte del GSE.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento contenente il Report con i rispettivi grafici.

VALORE DEI CONTRIBUTI TARIFFARI.

L’Autorità ha reso noto i valori del contributo tariffario definitivo per l’anno d’obbligo 2017 e del contributo tariffario di riferimento per l’anno d’obbligo 2018.

[su_box title=”Con la Determina 22 giugno 2018, n. 4/2018/DMRT, l’Autorità ha stabilito che:” box_color=”#f1421a” radius=”0″]

• il contributo tariffario definitivo in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2017 è pari a 311,45 €/TEE (contro i 191,40 €/TEE del 2016);

• il contributo tariffario di riferimento in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno d’obbligo 2018 è pari a 250,54 €/TEE (contro i 170,29 €/TEE del 2017).[/su_box]

Ricordiamo che, con la delibera 435/2017/R/eel, il regolatore ha rivisto le modalità con cui calcolare il contributo riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas, che devono adempiere agli obblighi di risparmio energetico previsti dal Dm Sviluppo economico 11 gennaio 2017, per il periodo 2017-2020. La revisione prevede il mantenimento sia del contributo tariffario preventivo che del contributo tariffario definitivo unitario, ma con qualche modifica nelle modalità di calcolo.

Il valore del contributo definitivo viene calcolato dall’Autorità alla fine di ciascun anno d’obbligo ed è quello che verrà effettivamente corrisposto ai soggetti obbligati.

*Fonte www.gse.it

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Il ddl Concorrenza è legge: novità per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kW https://zanottienergygroup.it/il-ddl-concorrenza-e-legge-novita-per-gli-impianti-fotovoltaici-da-1-a-3-kw/ https://zanottienergygroup.it/il-ddl-concorrenza-e-legge-novita-per-gli-impianti-fotovoltaici-da-1-a-3-kw/#respond Mon, 07 Aug 2017 08:26:48 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6256 Dopo il voto definitivo al Senato, raggiunto in quarta lettura con 146 sì e 113 no, il ddl Concorrenza è diventato legge. Tra le novità più importanti troviamo le nuove norme sugli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kW e Certificati Bianchi.

Fotovoltaico con moduli non certificati

Con il comma 89 dell’articolo 1 del testo divenuto legge, vengono inseriti, all’articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il capoverso 3-quater riguarda il fotovoltaico.

Si prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante, anziché la sospensione totale dell’incentivo

Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione per il cosiddetto made in Europe.

Inoltre, nel testo è stato specificato che resta fermo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformità dei moduli installati.

Per gli impianti sopra i 3 kW, con moduli non certificati, le sanzioni sono cambiate di recente grazie a una norma inserita nella cosiddetta Manovrina, cioè il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96. (La “Manovrina” è legge: ecco le novità sul fotovoltaico).

Certificati Bianchi

I capoversi 3-bis e 3 ter introdotti allo stesso articolo 42 del dl 28/2011 si occupa invece di verifiche sui TEE.

Il nuovo capoverso 3-bis prevede che, nei casi in cui nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter anch’esso di nuova introduzione.

Il capoverso 3-ter dispone poi che gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrano dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell’annullamento del provvedimento disposto a seguito di verifica decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica.

Nel testo è stato chiarito che per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi; si prevede anche che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

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Certificati bianchi per il fotovoltaico: chi può ancora usufruire dell’incentivo? https://zanottienergygroup.it/certificati-bianchi-per-il-fotovoltaico-chi-puo-ancora-usufruire-dellincentivo/ https://zanottienergygroup.it/certificati-bianchi-per-il-fotovoltaico-chi-puo-ancora-usufruire-dellincentivo/#respond Mon, 29 May 2017 10:05:23 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=5973 Il DM 11 gennaio 2017, entrato in vigore lo scorso 4 aprile, ha eliminato la possibilità da parte di tutti i nuovi proprietari di impianti fotovoltaici, di richiedere i certificati bianchi come incentivo per la produzione di energia pulita.

Nonostante sia in vigore ormai da qualche mese, l’articolo 16 del nuovo decreto, prevede un periodo di transizione. Coloro che hanno già realizzato o che devono realizzare un impianto fotovoltaico, possono presentare, entro e non oltre il 2 ottobre 2017, l’istanza per l’accesso al meccanismo degli incentivi ai sensi del DM 28 dicembre 2012, secondo alcuni casi.

[su_box title=”Chi può presentare la richiesta:” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

  • Progetti standardizzati (RVC-S) che al 4 aprile 2017 hanno raggiunto la soglia minima;
  • Progetti analitici (RVC-A) che al 4 aprile 2017 hanno concluso il periodo di monitoraggio della prima richiesta;
  • Progetti a consuntivo (PPPM), i cui interventi al 4 aprile 2017 sono in corso di realizzazione.[/su_box]

Nella pratica, dunque, fino al 2 ottobre 2017, possono accedere ai certificati bianchi anche impianti allacciati dopo l’entrata in vigore del decreto non ancora allacciati. Dopo tale data, varranno solo le regole introdotte dal nuovo decreto: il fotovoltaico non avrà più diritto all’incentivo.

Ricordiamo che possono richiederne l’accesso, solo installazioni FV di potenza sotto ai 20 kW e solo in alternativa alle detrazioni del 50%: l’incentivo infatti non è cumulabile con altri, come le detrazioni fiscali o il conto termico, mentre si può abbinare a incentivi regionali e allo scambio sul posto.

I certificati bianchi vengono pagati trimestralmente per cinque anni ed il loro valore economico dipende direttamente dalla potenza nominale dell’impianto e dal prezzo stabilito dalla borsa elettrica. Mediamente nell’ultimo anno i nostri clienti hanno guadagnato 270,00 €/anno per ogni kWp di potenza installata.

Per tutti i nostri clienti che hanno attivato il Service Partner, il nostro staff ha già provveduto a presentare l’istanza per richiederne l’accesso.

Se invece non siete ancora nostri clienti o siete installatori e desiderate ricevere ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattarci per richiedere un consulto gratuito.

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Certificati Bianchi: pubblicati i dati dei primi 4 mesi del 2017. https://zanottienergygroup.it/certificati-bianchi-pubblicati-i-dati-dei-primi-4-mesi-del-2017/ https://zanottienergygroup.it/certificati-bianchi-pubblicati-i-dati-dei-primi-4-mesi-del-2017/#respond Fri, 12 May 2017 16:16:25 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=5901 Il GSE ha pubblicato sul suo sito i dati sui procedimenti amministrativi conclusi e i relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE) riconosciuti dal Gestore e aggiornati al primo quadrimestre 2017.

Dall’inizio dell’anno al 30 aprile 2017, le istruttorie tecniche concluse (vedi tabella  sotto) con esito positivo sono 1.948, di cui 114 Proposte di Progetto e Programma di Misura (PPPM) e 1.804 Richieste di Verifica e Certificazione dei Risparmi (RVC).

Istruttorie che hanno generato il riconoscimento di 2.168.704 Tee, “il 47% in più rispetto al primo quadrimestre dell’anno precedente”, in cui si registravano circa 1,5 milioni di Tee, sottolinea il Gestore.

*fonte: Qualenergia.it

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