Agenzia delle entrate – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it Conosciamo bene gli impianti fotovoltaici aziendali. Thu, 10 Jan 2019 09:56:56 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.6 https://zanottienergygroup.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicon-32x32.png Agenzia delle entrate – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it 32 32 Agenzia delle Entrate: “Al Mise la competenza su Tremonti Ambiente e Conto Energia” https://zanottienergygroup.it/agenzia-delle-entrate-al-mise-la-competenza-su-tremonti-ambiente-e-conto-energia/ https://zanottienergygroup.it/agenzia-delle-entrate-al-mise-la-competenza-su-tremonti-ambiente-e-conto-energia/#respond Thu, 10 Jan 2019 09:56:56 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=8009 L’Agenzia delle Entrate ha spiegato di non essere competente in merito alla cumulabilità degli incentivi del III, IV e V Conto Energia e della detassazione prevista dalla Tremonti Ambiente. La precisazione è contenuta nella risposta all’interpello di una società proprietaria di un impianto fotovoltaico incentivato, che chiedeva chiarimenti sulle modalità con le quali rinunciare all’agevolazione fiscale, qualora fosse confermata l’incompatibilità fra le due misure agevolative, soprattutto in relazione alle annualità già prescritte.

L’Agenzia, dopo aver spiegato l’iter da seguire per la rinuncia alla Tremonti Ambiente, ricorda che la disciplina degli incentivi relativi al Conto Energia rientra nella competenza del ministero dello Sviluppo Economico.

Pertanto spetta a tale Autorità ogni valutazione in ordine all’attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi.

Inoltre, viene richiamata l’incompatibilità affermata dal GSE “quale titolare del procedimento amministrativo di ammissione e revoca degli incentivi nel settore elettrico e termico”.

Infine l’Agenzia precisa che, in seguito alle richieste di alcune associazioni di settore e preso atto delle “difficoltà operative riscontrate nel procedere alla restituzione degli importi”, il GSE ha prorogato il termine ultimo per poter comunicare la rinuncia al beneficio fiscale al 31 dicembre 2019.

*Fonte: Solare B2B.

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Detrazioni fiscali e risparmio energetico: gli ultimi aggiornamenti https://zanottienergygroup.it/detrazioni-fiscali-risparmio-energetico-gli-ultimi-aggiornamenti/ https://zanottienergygroup.it/detrazioni-fiscali-risparmio-energetico-gli-ultimi-aggiornamenti/#respond Wed, 02 May 2018 09:54:38 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=7492 Con la circolare n. 7/E/2018, l’Agenzia delle Entrate, specifica e analizza l’intero panorama delle spese detraibili e deducibili per le persone fisiche, tra cui rientrano quelle relative al risparmio energetico.

All’interno della circolare, sono molte le precisazioni su detrazioni fiscali e risparmio energetico, ma in particolare fa riferimento ai sistemi di accumulo su impianti fotovoltaici.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate afferma che:

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione del 50%, sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso.

La notizia non può che essere positivamente accolta dal settore in quanto contribuirà allo sviluppo degli impianti ad energia solare per uso domestico, grazie anche ai vantaggi derivanti dall’autoconsumo. 

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Accatastamento impianti FV e rata IMU: da oggi pagala meno! https://zanottienergygroup.it/accatastamento-impianti-fv-e-rata-imu/ https://zanottienergygroup.it/accatastamento-impianti-fv-e-rata-imu/#respond Mon, 28 Nov 2016 14:24:38 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=4727 [su_highlight background=”#c7fd7a”]Manca ormai meno di un mese al 16 dicembre 2016, data della scadenza della prima rata IMU.[/su_highlight]

Accatastamento impianti FV, da quest’anno è possibile risparmiare oltre il 90% rispetto ai precedenti anni.

Con la CIRCOLARE N. 2/E l’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2016 ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati”, come gli impianti fotovoltaici.

Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

[su_highlight background=”#c7fd7a”]Il ns. staff di geometri altamente specializzati, ha già provveduto ad effettuare la rideterminazione della rendita catastale per 37 IMPIANTI FOTOVOLTAICI  [/su_highlight]

[su_highlight background=”#f2f360″]portando ad un RISPARMIO per i nostri clienti pari a 191.597,70 €/anno[/su_highlight]

[su_box title=”Voglio un esempio concreto:” box_color=”#2b811a” radius=”0″]

Un impianto di 200 kWp nella provincia di Modena che prima pagava annualmente di IMU 3.600 €, grazie alla rideterminazione della rendita catastale potrà pagare solamente 100 €.

[/su_box]

Se desideri valutare la ns. soluzione, inviaci entro e non oltre mercoledì 7 dicembre i seguenti documenti:

  • DOCFA
  • VISURA CATASTALE
  • FOTO DELL’IMPIANTO

[su_spoiler title=”Voglio capire meglio” icon=”plus-circle”]Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima.

Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. [su_box title=”La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie:” box_color=”#2b811a” radius=”0″] 1) Il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali. 2) Le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie. 3) Gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) Le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. [/su_box] [su_highlight background=”#c1f37e”] Le componenti impiantistiche definite al punto 4,  non sono più oggetto di stima catastale.[/su_highlight][/su_spoiler] [su_button url=”mailto:commerciale@zanottienergygroup.it” style=”glass” background=”#2b811a” color=”#ffffff” size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Voglio abbassare subito la rata IMU del mio impianto FV![/su_button] ]]> https://zanottienergygroup.it/accatastamento-impianti-fv-e-rata-imu/feed/ 0 TREMONTI AMBIENTALE: l’ultimo chiarimento dell’ Agenzia delle Entrate https://zanottienergygroup.it/tremonti-ambientale-lultimo-chiarimento-dellagenzia-delle-entrate/ https://zanottienergygroup.it/tremonti-ambientale-lultimo-chiarimento-dellagenzia-delle-entrate/#respond Thu, 28 Jul 2016 15:15:51 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=4356 In seguito a numerose richieste di chiarimento sulla possibilità di usufruire ancora oggi dell’agevolazione prevista dalla “Tremonti Ambientale” per investimenti fatti in passato, l’Agenzia delle Dogane il 20 luglio 2016 ha pubblicato la risoluzione 58/E.

Facciamo un breve passo indietro per ricordare di cosa stiamo parlando.

[su_box title=”Cosa prevede la ‘Tremonti Ambientale’?” box_color=”#329328″ radius=”0″]La legge 23 dicembre 2000, n. 388, permette la detassazione degli investimenti ambientali. Tra questi rientrano a pieno diritto gli impianti fotovoltaici del 2° conto energia ( che va dal 17/02/2007 al 31/12/2010) incluso il prolungamento detto Salva Alcoa che comprende gli impianti la cui fine lavori è avvenuta entro il 2010 e l’allaccio entro il 30/6/2011. Si applica a impianti fatti a terra o su tetto, siano essi con energia in vendita totale o parziale ed anche se sono sotto leasing.[/su_box]

[su_box title=”Il mio impianto fotovoltaico ne può usufruire?” box_color=”#329328″ radius=”0″]

Stando a quanto esposto dal Ministero, i criteri essenziali per la applicabilità della legge 388 sono:

1) L’azienda deve essere una Piccola Media Impresa, con fatturato inferiore a 50M€ e n° dipendenti inferiori a 250. Sono quindi escluse le grandi aziende, il settore pubblico, le aziende agricole in contabilità semplificata/dominicale e i i privati;

2) L’impianto deve essere stato allacciato e godere della tariffa del 2° conto energia incluso Salva Alcoa;

specifichiamo inoltre che la taglia dell’impianto deve essere superiore a circa 100 kW affinché l’operazione sia conveniente (se Salva Alcoa la taglia deve essere superiore almeno ai 50 kW).[/su_box]

I chiarimenti richiesti da molti operatori, sono dovuti ai dubbi relativi alla cumulabilità di questa detassazione con gli incentivi del Conto Energia. Tali perplessità hanno infatti spinto gli operatori ad astenersi dall’utilizzo della misura fiscale della detassazione, in modo tale da non esporsi alla revoca dei più vantaggiosi incentivi per il fotovoltaico.

[su_highlight background=”#a2f56e”]Con questa ultima risoluzione viene ribadito che ancora oggi gli operatori possono usufruire della Tremonti Ambientale per investimenti fatti in passato. [/su_highlight]

Nello specifico l’articolo 6 della legge n. 388/2000 prevede che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere dal 26 giugno 2012, dunque [su_highlight background=”#a2f56e”]possono beneficiare dell’agevolazione in esame gli investimenti ambientali realizzati ENTRO la data del 25 giugno 2012.[/su_highlight]

Se l’impianto è stato allacciato nel primo semestre 2011 e messo a cespite nello stesso anno, sino a fine settembre 2013 era sufficiente procedere con la riapprovazione del bilancio di riferimento (2011) e una rettifica della dichiarazione dei redditi. Ad ogni modo ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è possibile ancora oggi recuperare l’agevolazione presentando un’istanza di rimborso.

Resta da chiarire la questione “cumulabilità” con il conto energia. Su questo preciso aspetto l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata e  ha rimandato ogni valutazione al Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE).

E’ proprio a tal proposito che si può considerare la nota informativa del 18 giugno 2015, dove viene chiarito che [su_highlight background=”#a2f56e”]sussiste la cumulabilità degli incentivi del Conto Energia con la detassazione ambientale,  entro il limite del 20% del costo dell’investimento.[/su_highlight] Non viene esplicitato che gli incentivi degli altri conti energia, oltre al secondo, siano cumulabili con la detassazione. Allo stesso tempo trattandosi di una mera interpretazione del MiSE, non esiste un legge o un decreto che escluda la cumulabilità per il terzo, quarto e quinto conto energia.

[su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#2b811a” color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Per ulteriori chiarimenti, siamo a tua disposizione! [/su_button] ]]>
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Accatastamento: 35 pratiche completate e 251.134 Euro risparmiati! https://zanottienergygroup.it/4241-2/ https://zanottienergygroup.it/4241-2/#respond Thu, 23 Jun 2016 13:34:08 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=4241 La scorsa settimana, il 16 giugno per l’esattezza, è giunto il termine per il pagamento della prima rata IMU.

L’articolo 1 della Legge di Stabilità 2016 ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E. L’Agenzia delle Entrare a febbraio 2016 ha fatto chiarezza in materia di rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati”, come gli impianti fotovoltaici.

Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

Il ns. staff di geometri altamente specializzati, ha completato con successo 35 pratiche.

[su_highlight background=”#a2f56e”]Tutti coloro che si sono affidati al ns. staff, hanno risparmiato – in termini di “rendita catastale” – ben 251.134 Euro per un risparmio totale pari al 75,34% rispetto ai precedenti valori di accatastamento. [/su_highlight]

In termini di IMU, abbiamo fatto risparmiare oltre 150.000 Euro! 

[su_frame”#a2f56e”]Una ns. cliente ci ha scritto : ” Ho inoltrato subito i nuovi dati al commercialista che ha provveduto ieri ad inviarmi l’importo imu. E’ stata calcolata una somma annuale di euro 840,00 …..con un risparmio di circa 12.170,00!! Grande risultato.”[/su_frame]

Affidarsi a Zanotti Energy Group conviene! 

[su_button url=”mailto:commerciale@zanottienergygroup.it” style=”glass” background=”#2b811a” color=”#ffffff” size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”round”]Se ancora non hai provveduto, risparmia tempo e denaro! [/su_button] ]]>
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ACCATASTAMENTO E RISPARMIO IMU: ULTIMISSIMI GIORNI! https://zanottienergygroup.it/accatastamento-e-risparmio-imu-ultimissimi-giorni/ https://zanottienergygroup.it/accatastamento-e-risparmio-imu-ultimissimi-giorni/#respond Tue, 07 Jun 2016 07:03:28 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=4212 [su_highlight background=”#c7fd7a”]Mancano pochissimi giorni al 16 giugno 2016, data della scadenza della prima rata IMU.[/su_highlight]

A tal proposito c’è un’interessantissima opportunità per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici che hanno accatastato l’impianto!

Con la CIRCOLARE N. 2/E l’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2016 ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati”, come gli impianti fotovoltaici.

Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.

[su_highlight background=”#c7fd7a”]Il ns. staff di geometri altamente specializzati, ha già provveduto ad effettuare la rideterminazione della rendita catastale per 32 IMPIANTI FOTOVOLTAICI [/su_highlight]

Per tutti questi impianti abbiamo potuto stimare che il risparmio dell’IMU è tra l’85 e il 95%. [/su_highlight] [su_box title=”Voglio un esempio concreto:” box_color=”#2b811a” radius=”0″]Un impianto di 200 kWp nella provincia di Modena che prima pagava annualmente di IMU 3.600 €, grazie alla rideterminazione della rendita catastale potrà pagare solamente 100 €.[/su_box]

Precisiamo, per correttezza e trasparenza, che il catasto si riserva un anno per poter variare i valori della rendita proposti. Il ns. staff ha quindi calcolato un range di variazione della rata IMU, che nel caso di questo esempio non supererebbe comunque i 400 €.

Se desideri valutare la ns. soluzione, inviaci entro e non oltre venerdì 10 giugno i seguenti documenti:

  • DOCFA
  • VISURA CATASTALE
  • FOTO DELL’IMPIANTO
[su_spoiler title=”Voglio capire meglio” icon=”plus-circle”]Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima. Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. [su_box title=”La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie:” box_color=”#2b811a” radius=”0″] 1) Il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali. 2) Le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie. 3) Gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) Le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. [/su_box] [su_highlight background=”#c1f37e”] Le componenti impiantistiche definite al punto 4,  non sono più oggetto di stima catastale.[/su_highlight][/su_spoiler] [su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#2b811a” color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Non voglio perdere questa opportunità![/su_button] ]]>
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Accatastamento: Risparmia fino al 95% della rata IMU https://zanottienergygroup.it/accatastamento-risparmia-fino-al-95-della-rata-imu/ https://zanottienergygroup.it/accatastamento-risparmia-fino-al-95-della-rata-imu/#respond Sun, 08 May 2016 17:11:32 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=4120 Con l’inizio di maggio, si avvicina sempre di più la scadenza della prima rata IMU, da pagare entro il 16 giugno 2016. A tal proposito c’è un’interessantissima opportunità per i proprietari di impianti fotovoltaici che hanno accatastato l’impianto!

Con la CIRCOLARE N. 2/E l’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2016 ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati”, come gli impianti fotovoltaici.

Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, con importanti risparmi anche in materia di IMU e TASI.

[su_highlight background=”#fdf47a”]Il ns. staff di geometri altamente specializzati, ha già provveduto ad effettuare la rideterminazione della rendita catastale per 20 IMPIANTI FOTOVOLTAICI di nostri clienti. Per tutti questi impianti abbiamo potuto stimare che il risparmio dell’IMU è tra l’85 e il 95%. [/su_highlight]

 

[su_box title=”Voglio un esempio concreto:” box_color=”#ed6a15″ radius=”0″]Un impianto di 200 kWp nella provincia di Modena che prima pagava annualmente di IMU 3.600 €, grazie alla rideterminazione della rendita catastale potrà pagare solamente 100 €.[/su_box]

Precisiamo, per correttezza e trasparenza, che il catasto si riserva un anno per poter variare i valori della rendita proposti. Il ns. staff ha quindi calcolato un range di variazione della rata IMU, che nel caso di questo esempio non supererebbe comunque i 400 €.

[su_spoiler title=”Voglio capire meglio” icon=”plus-circle”]Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima. Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. [su_box title=”La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie:” box_color=”#2b811a” radius=”0″] 1) Il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali. 2) Le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie. 3) Gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) Le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. [/su_box] [su_highlight background=”#c1f37e”] Le componenti impiantistiche definite al punto 4,  non sono più oggetto di stima catastale.[/su_highlight][/su_spoiler] [su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#ed6a15″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Non perdere questa occasione di risparmio! Contattaci subito.[/su_button] ]]>
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Accatastamento: grosse novità per gli impianti a fonti rinnovabili https://zanottienergygroup.it/accatastamento-grosse-novita-per-gli-impianti-a-fonti-rinnovabili/ https://zanottienergygroup.it/accatastamento-grosse-novita-per-gli-impianti-a-fonti-rinnovabili/#respond Mon, 07 Mar 2016 15:26:08 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=3942 Accatastamento impianti a fonti rinnovabili: finalmente una nuova normativa positiva anche per i proprietari di impianti fotovoltaici!

Se hai accatastato l’impianto fotovoltaico, è ora possibile andare a rideterminare la rendita catastale dell’immobile, con [su_highlight background=”#7ee6f3″]un ribasso stimato di circa il 90%.[/su_highlight]

[su_note note_color=”#a1f9ab”]Inoltre, completando le pratiche e consegnando la documentazione in catasto entro il 15/06/2016 potrai pagare  la prima rata dell’IMU 2016  già rideterminata sulla base del ribasso ottenuto.[/su_note]

 Con la CIRCOLARE N. 2/E l’Agenzia delle Entrate il 1 febbraio 2016 ha chiarito quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 in merito alla rideterminazione della rendita catastale per gli “imbullonati“, come gli impianti fotovoltaici.

Tale rideterminazione prevede che non siano oggetto di stima i pannelli fotovoltaici e gli inverter che possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi, con importanti risparmi anche in materia di IMU e TASI.

 

[su_spoiler title=”Voglio capire meglio” icon=”plus-circle”]Nello specifico, l’articolo 1, della Legge di Stabilità ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per quelle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D e E, stabilendo quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta, finalizzata alla determinazione della rendita catastale, e quali, al contrario, siano gli elementi – tipicamente di natura impiantistica – da escludere da detta stima. Stando alla norma è dunque possibile rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta. [su_box title=”La Circolare ha sottolineato che le componenti costituenti l’unità immobiliare, in funzione della rilevanza nella stima catastale, urbana possono essere riassunte e distinte in quattro categorie:” box_color=”#2b811a” radius=”0″] 1) Il suolo: porzione di terreno su cui ricade l’unità immobiliare, così come rappresentata negli elaborati grafici catastali. 2) Le costruzioni: qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica […], come fabbricati e tettoie. 3) Gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) Le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, quali macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. [/su_box] [su_highlight background=”#c1f37e”] Le componenti impiantistiche definite al punto 4,  non sono più oggetto di stima catastale.[/su_highlight][/su_spoiler]

 

[su_highlight background=”#fdf47a”]La nostra azienda, da sempre  in prima fila nella gestione di tutte le pratiche burocratiche  per i proprietari di impianti a fonti rinnovabili, ha una squadra di geometri  aggiornata sulla normativa e a tua completa disposizione.[/su_highlight]

Non esitare a contattarci per richiedere un preventivo o per qualsiasi delucidazione!

[su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#50a737″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Desidero ricevere maggiori informazioni![/su_button] ]]> https://zanottienergygroup.it/accatastamento-grosse-novita-per-gli-impianti-a-fonti-rinnovabili/feed/ 0