AEEGSI – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it Conosciamo bene gli impianti fotovoltaici aziendali. Fri, 21 Jan 2022 15:18:39 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.6 https://zanottienergygroup.it/wp-content/uploads/2020/07/cropped-favicon-32x32.png AEEGSI – Zanotti Energy Group https://zanottienergygroup.it 32 32 Adempimenti e scadenze fotovoltaico 2018 https://zanottienergygroup.it/adempimenti-e-scadenze-fotovoltaico-2018/ https://zanottienergygroup.it/adempimenti-e-scadenze-fotovoltaico-2018/#respond Tue, 09 Jan 2018 16:23:21 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6830

Per tutti i proprietari di impianti fotovoltaici, di seguito, sono indicati gli adempimenti obbligatori e le attività da svolgere periodicamente durante l’anno 2018.

Quali sono gli Enti interessati dalle varie scadenze?

  • Agenzia delle Dogane;
  • GSE;
  • ARERA (ex Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).

Il mancato o non corretto adempimento, può comportare sanzioni amministrative più o meno gravose da parte dei vari Enti. Per alcune tipologie di pratiche, il GSE, ha la facoltà di sospendere l’erogazione dell’incentivo fino all’avvenuto adeguamento

Per tutti i nostri clienti che hanno attivato il Service Partner, il nostro staff penserà a redigere e conseguentemente inviare tutte le pratiche ai rispettivi Enti di riferimento.

Se invece non siete ancora nostri clienti, vi invitiamo a contattarci per richiedere un consulto gratuito e valutare insieme eventuali soluzioni su misura per rimanere sempre aggiornati sulle varie scadenze ed evitare di ricevere inutili e costose sanzioni.

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AEEGSI diventa ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente https://zanottienergygroup.it/aeegsi-diventa-arera/ https://zanottienergygroup.it/aeegsi-diventa-arera/#respond Tue, 12 Dec 2017 09:20:14 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6753 Legge Bilancio 2018: Aeegsi diventa ARERA e si occuperà anche di rifiuti

La Legge di Bilancio 2018 cambia nome all’Autorità per l’energia che diventerà ARERA e si occuperà anche di rifiuti.

Non più Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, ma Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). Questo cambiamento è conseguenza di un ampliamento delle competenze e dei compiti che andrà a svolgere tra cui il miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti in linea con gli obiettivi imposti dalla normativa comunitaria.

[su_box title=”Nello specifico ARERA svolgerà funzioni di regolazione e controllo in materia di:” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

  • Emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
  • Definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
  • Diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;
  • Tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
  • Definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
  • Fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
  • Approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
  • Verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
  • Formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
  • Formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente segnalandone altre sì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
  • Predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta.[/su_box]

Si ricorda che l’Autorità per l’energia elettrica il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

Il nuovo sito internet:  www.arera.it 

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Dichiarazione di consumo 2017: sconto 20% entro il 31 gennaio 2018 https://zanottienergygroup.it/dichiarazione-di-consumo-2017-sconto-20-entro-gennaio-2018/ https://zanottienergygroup.it/dichiarazione-di-consumo-2017-sconto-20-entro-gennaio-2018/#respond Mon, 04 Dec 2017 16:00:43 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6722 Anche quest’anno, entro il 31 marzo 2018, va presentata la dichiarazione di consumo per l’anno 2017, pena l’ammenda (da 500 fino a 3.000 euro) da parte dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, nei casi di prolungata inadempienza, la sospensione da parte del G.S.E. dell’erogazione della tariffa incentivante.

Se anche tu possiedi un impianto fotovoltaico o da fonti rinnovabili con l’obbligo di dichiarazione di consumo, affidati alla nostra esperienza pluriennale e al nostro staff di professionisti che, con all’attivo oltre 2.000 pratiche completate correttamente e inviate con successo, ti affiancherà nell’espletamento della pratica e nel successivo caricamento sul portale G.S.E.

Per tutti i nostri clienti abbiamo realizzato nel corso del 2017, 497 dichiarazioni di consumo, tutte correttamente inviate con successo.

La Zanotti Energy Group inoltre, si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni effettuate. 

[su_box title=”Chi è soggetto alla dichiarazione di consumo:” box_color=”MEDIUMBLUE” radius=”0″]

  • tutti gli impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kWp che immettono una parte dell’energia prodotta in rete e autoconsumano l’altra (cessione parziale);
  • tutti gli impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 KWp che immettono totalmente l’energia prodotta in rete (cessione totale). [/su_box]

In molti hanno già rinnovato la fiducia dimostrataci gli anni precedenti decidendo di affidare al nostro staff  la realizzazione delle dichiarazioni di consumo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, cogenerativo, ecc.. ) e non rinnovabili (gruppi di continuità, motori alimentanti da combustibili fossili) in riferimento all’anno fiscale 2017.

[su_highlight background=”#ecf613″]Tutti coloro che decideranno di avvalersi del nostro servizio professionale, entro e non oltre il 31 gennaio 2018, potranno usufruire di uno sconto pari al 20% sul prezzo di listino. [/su_highlight]

Non rischiare di incorrere in sanzioni, contattaci e ricevi il tuo preventivo gratuito. Nella richiesta di preventivo vi chiediamo di indicarci la ragione sociale e la tipologia di cessione dell’impianto.

[wpforms id=”7024″] ]]> https://zanottienergygroup.it/dichiarazione-di-consumo-2017-sconto-20-entro-gennaio-2018/feed/ 0 Criticità delibera 786/2016: ITALIA SOLARE scrive all’Autorità per l’Energia https://zanottienergygroup.it/criticita-delibera-7862016-italia-solare-scrive-allautorita-per-lenergia/ https://zanottienergygroup.it/criticita-delibera-7862016-italia-solare-scrive-allautorita-per-lenergia/#respond Tue, 24 Oct 2017 08:41:29 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6599 In riferimento alla delibera 786/2016/R/EEL, Italia Solare, associazione nata per diventare punto di riferimento nazionale per lo sviluppo sostenibile e l’indipendenza energetica di cui l’ing. Andrea Zanotti ne è consigliere, scrive all’ Autorità per l’Energia con l’obiettivo di rivedere le scadenze indicate per mettere tutti gli attori coinvolti: gestori, operatori e produttori, in condizioni di chiarire tutti gli aspetti di difficile interpretazione.

La delibera definisce le date entro cui tutti i proprietari di impianti per la produzione di energia elettrica, dovranno provvedere obbligatoriamente alle tarature dei sistemi di protezione di interfaccia. Se questi impianti, di potenza superiore agli 11,08 kW, hanno la protezione di interfaccia  esterna all’ inverter, essi dovranno essere controllati a scadenza quinquennale con un dispositivo chiamato “cassetta prova relè”.

Proprio su questi aspetti Italia Solare ha scritto all’AEEGSI e per conoscenza ad e-distribuzione, per chiedere chiarimenti visto che, secondo la stima dell’associazione, il provvedimento coinvolgerebbe oltre 100mila impianti FV incentivati e l’adeguamento richiesto avrebbe creato non poche incertezze ad operatori e produttori, sia per la mancanza degli strumenti informatici necessari alla procedura, sia per la scarsa chiarezza operativa riguardante alcune specifiche procedure.

Nello specifico, le criticità evidenziate da Italia Solare nella lettera inviata all’Autorità sono:

Portale Produttori

E-distribuzione prevede che nell’invio della comunicazione di avvenuta verifica i titolari degli impianti di produzione debbano utilizzare l’apposito servizio sul Portale Produttori (Verifica periodica protezione interfaccia), avvalendosi del format che verrà reso disponibile, ma alla data odierna non è ancora disponibile e la prima scadenza era il 30 settembre 2017.

Preventivi per pratica adeguamento

E-distribuzione in data 27/09/2017 (3 giorni prima della prima scadenza) ha comunicato che il servizio sul Portale Produttori sarebbe stato messo a disposizione quanto prima e comunque entro il 27 ottobre 2017.

Nel caso di produttori aventi scadenza al 30 settembre 2017 per l’effettuazione della verifica, si invita a trasmettere a e-distribuzione la comunicazione di avvenuta verifica per il tramite del Portale Produttori con cortese sollecitudine non appena quest’ultimo sarà reso disponibile.

Le comunicazioni nel frattempo, eventualmente inviate dai produttori via PEC, verranno inserite sul Portale Produttori da e-distribuzione, dando riscontro (tramite portale) al produttore.

Quindi gli operatori del settore dovrebbero fare dei preventivi ai clienti per una pratica che ad oggi non sanno come è fatta.

Incertezza sugli esiti dei test

[su_box title=”Dalle informazioni ad oggi disponibili non sono ancora chiari alcuni aspetti:” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

  • Cosa succede se i sistemi connessi entro il 31 dicembre 2009 (con scadenza 30.09.2017) non passano i test richiesti?
  • Come si devono comportare gli operatori?
  • Bisogna cambiare le protezioni?
  • Se l’operatore procede alla sostituzione, deve spegnere l’impianto?
  • Oppure può mandare una PEC al gestore in cui comunica che entro 60 gg. procederà all’adeguamento?
  • La taratura delle nuove protezioni deve essere quella di 49 e 51 hertz oppure quella prevista dalla CEI021 vigente?[/su_tab][/su_box]

(Per gli utenti connessi alla rete MT con impianto di produzione collegato al lato BT, avente protezione interfaccia BT, comprovata nella precedente Delibera 243/2013, ne deriva che a valle della prova fallita viene richiesto l’adeguamento del sistema di protezione. Per effettuare le modifiche previste dalla Norma CEI 0-16 occorre considerare che i tempi sono molto più lunghi quindi solamente 30 gg. potrebbero non essere sufficienti).

Su tali questioni – spiega Italia Solare – non esiste ad oggi una risposta univoca e condivisa.

Sistemi di protezione di interfaccia esterni agli inverter

Gli impianti di produzione collegati alla rete BT prima del 01/07/2012 erano conformi all’allora vigente norma CEI 11-20 che richiedeva un unico dispositivo di interfaccia con deroga al di sotto dei 20 kW fino a 3 convertitori statici.

Ne deriva che le protezioni di interfaccia erano “esterne agli inverter” per tutti gli impianti al di sopra dei 20 kW o in caso di più di 3 convertitori statici installati.

Non essendoci norme relative al prodotto “protezione di interfaccia” il riferimento più autorevole per l’epoca era la direttiva ENEL DK 5940 che dall’edizione del 2006 richiedeva una determinata precisione sulle soglie di intervento.

Il metodo di verifica in campo previsto dalla CEI 021 vigente secondo noi non è però adeguato per le vecchie protezioni per verificare la conformità alla direttiva ENEL DK5940 in quanto si rischia per una parte molto significativa degli impianti che con questa modalità i parametri non vengano rispettati durante le verifiche con cassetta prova relè per una parte estremamente significativa delle protezioni installate.

[su_box title=”Ne deriva che a valle della prova fallita, viene richiesto l’adeguamento del sistema di protezione secondo due possibili soluzioni da concordare con il gestore di rete:” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

  • Adeguamento alla norma CEI 0-21, con tutte le soglie da questa prevista, e che richiede installazione di UPS e di un dispositivo di rincalzo, richiesto oltre i 20 kW;
  • Adeguamento a quanto richiesto dall’allegato A70 del codice di rete Terna ovvero inserendo una nuova protezione con tolleranze sulle soglie in tensione e frequenza adeguate, e impostando i soli valori delle soglie di massima e minima tensione (0,8-1,2 Vn) e frequenza (49-51 Hz) come per la vecchia protezione, senza modificare lo schema impiantistico.[/su_box]

In entrambi i casi, delle modifiche dovranno essere opportunamente informati gli enti interessati quali Gestore di Rete, GSE e, in caso di modifica dello schema, l’Agenzia delle Dogane per gli impianti di potenza nominale maggiore di 20 kW.

Sarebbe utile indicare agli operatori, chiede l’associazione, anche come si dovranno comportare con il GSE e con l’Agenzia delle Dogane quando dovranno essere apportate modifiche agli schemi impiantistici.

Visto che l’adeguamento richiesto ha un impatto rilevante sui business plan degli impianti FV, Italia Solare chiede all’Autorità di unificare tutte le scadenze previste al 31 marzo 2018 e di mettere a disposizione una sezione del sito web dell’Autorità per creare una FAQ con i casi limite e le modalità di gestione in modo che esse siano chiarite in maniera univoca per tutti.

 

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Verifica Sistemi di Protezione di Interfaccia: posticipata l’apertura del portale e-distribuzione https://zanottienergygroup.it/verifica-sistemi-di-protezione-di-interfaccia-posticipata-apertura-del-portale-edistribuzione/ https://zanottienergygroup.it/verifica-sistemi-di-protezione-di-interfaccia-posticipata-apertura-del-portale-edistribuzione/#respond Wed, 27 Sep 2017 13:14:33 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6496 Come da nostro precedente articolo, con la Delibera 786/2016/R/eel del 22 dicembre 2016, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico ha imposto ai responsabili della gestione degli impianti di produzione di eseguire sui sistemi di protezione di interfaccia le verifiche periodiche.

Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione devono utilizzare l’apposito servizio sul Portale Produttori (Verifica periodica protezione interfaccia), avvalendosi del format che verrà reso disponibile. E-distribuzione, attraverso una comunicazione, ha informato tutti gli operatori che:

[su_quote]il servizio sul Portale Produttori verrà messo a disposizione da e-distribuzione quanto prima e comunque entro il 27 Ottobre 2017.  Nel caso di produttori aventi scadenza al 30 settembre 2017 per l’effettuazione della verifica, si invita a trasmettere a e-distribuzione la comunicazione di avvenuta verifica per il tramite del Portale Produttori con cortese sollecitudine non appena quest’ultimo sarà reso disponibile. Le comunicazioni nel frattempo eventualmente inviate dai produttori via PEC verranno inserite sul Portale Produttori da e-distribuzione, dando riscontro (tramite portale) al produttore. [/su_quote]

Il team della Zanotti Energy Group è pronto ad affiancarvi per adempiere correttamente alle suddette verifiche periodiche nelle tempistiche prestabilite. Sarete inoltre sempre aggiornati su eventuali nuovi adempimenti ed obblighi previsti da successive delibere, in modo tale che il vostro impianto continui a funzionare correttamente senza incorrere nel rischio di distacchi o sospensione degli incentivi.

Vi invitiamo a contattarci per ulteriori approfondimenti e per ricevere un preventivo gratuito e personalizzato.

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AEEGSI: contributo per il funzionamento – esonerati i piccoli produttori https://zanottienergygroup.it/aeegsi-contributo-per-il-funzionamento-esonerati-i-piccoli-produttori/ https://zanottienergygroup.it/aeegsi-contributo-per-il-funzionamento-esonerati-i-piccoli-produttori/#respond Wed, 23 Aug 2017 15:39:09 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6304 A partire dal 10 agosto 2017 è possibile compilare la raccolta dati “Contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” sul portale AEEGSI.

La deliberazione del 1 giugno 2017 n. 384/2017/A ha determinato la misura dell’aliquota del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità dovuto dai soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato.

In base a tale deliberazione, il contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2016 è pari: per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,33 per mille dei ricavi relativi all’anno 2016 risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

[su_box title=”Chi è soggetto alle pratiche AEEGSI?” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

Ricordiamo che sono obbligati ad iscriversi al portale AEEGSI, tutti i produttori di energia elettrica che abbiano uno o più impianti la cui somma sia pari o superiore ai 100 kWp. Per gli inadempienti, in caso di comunicazione tra AEEGSI e GSE, sono previste sanzioni pecuniarie [/su_box]

[su_box title=”Quali le modalità e le scadenze?” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

  • Devono effettuare il versamento solo i soggetti che nell’anno 2016 hanno raggiunto un ammontare complessivo dei ricavi (TARIFFA INCENTIVANTE + RID /SSP) superiore a 303.030,30 Euro. Questi soggetti devono procedere con il versamento del contributo entro e non oltre il 15 settembre 2017 tramite bonifico bancario effettuato sull’apposito conto corrente intestato all’Autorità;
  • I soli soggetti obbligati al versamento del contributo sono tenuti a comunicare all’Autorità, entro il 30 settembre 2017, i dati relativi alla contribuzione e tutte le informazioni richieste. [/su_box]

[su_box title=”Chi è esonerato?” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]

  • A differenza di tutti gli anni precedenti sono esonerati dagli obblighi di comunicazione i soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e dei servizi idrici il cui versamento non è dovuto in quanto inferiore o uguale alla somma di euro 100,00 (cento/00). In altre parole sono esonerati tutti i soggetti che nell’anno 2016 NON hanno raggiunto un ammontare complessivo dei ricavi (TARIFFA INCENTIVANTE + RID /SSP) superiore a 303.030,30 Euro. [/su_box]

Ricordiamo che per tutti i nostri clienti, questa pratica è inclusa nel contratto. Essere clienti Service Partner conviene!

Il nostro staff è specializzato nell’espletamento di tali pratiche ed è disponibile per qualsiasi informazione e chiarimento a riguardo. 

[su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#ed6a15″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Per maggiori informazioni contattaci![/su_button] ]]> https://zanottienergygroup.it/aeegsi-contributo-per-il-funzionamento-esonerati-i-piccoli-produttori/feed/ 0 DELIBERA 618/2013: RESPINTO IL RICORSO SUI TAGLI AI PREZZI MINIMI GARANTITI https://zanottienergygroup.it/delibera-618_2013-respinto-ricorso-sui-tagli-ai-prezzi-minimi-garantiti/ https://zanottienergygroup.it/delibera-618_2013-respinto-ricorso-sui-tagli-ai-prezzi-minimi-garantiti/#respond Tue, 25 Jul 2017 12:52:59 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6194 Il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso di alcuni proprietari di impianti fotovoltaici contro la delibera 618/2013 dell’Autorità che prevedeva la ridefinizione dei prezzi minimi garantiti per impianti di produzione di energia elettrica fino a 1 MW, alimentati da fonti rinnovabili.

La questione era stata presentata come ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica nel corso del 2014 e trasportata poi in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione dell’AEEGSI.

Secondo la decisione dei giudici:

È infondato sostenere che la determinazione dei prezzi minimi garantiti per il ritiro dedicato – quindi un atto amministrativo generale di indubbia finalità regolatoria – avrebbe dovuto tradursi in una sorta di procedura di rimborso dei costi di gestione dichiarati da ciascun produttore, perché in tal caso l’Autorità sarebbe stata spossessata della propria funzione istituzionale, si sarebbe smarrito il senso della riforma e il Gse si sarebbe dovuto limitare a compiti meramente esecutivi.

La nuova sentenza del Tar, pubblicata nei giorni scorsi, ha dunque respinto la tesi dei produttori fotovoltaici dichiarando legittimi i tagli ai prezzi minimi garantiti decisi dall’ Autorità nel 2013.

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Delibera 786/2016/R/eel: tempistiche apertura portale per la raccolta dati gestore e-distribuzione https://zanottienergygroup.it/delibera-7862016reel-tempistiche-apertura-portale-per-la-raccolta-dati/ https://zanottienergygroup.it/delibera-7862016reel-tempistiche-apertura-portale-per-la-raccolta-dati/#respond Thu, 15 Jun 2017 09:37:42 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=6028 Delibera 786/2016/R/eel: tempistiche apertura portale per la raccolta dati gestore e-distribuzione

Facendo seguito alla nostra news del 14 febbraio, riguardo la delibera 786/2016/R/eel, con la quale l’ AEEGSI, definisce tempistiche e modalità entro cui tutti i proprietari di impianti per la produzione di energia elettrica, dovranno provvedere obbligatoriamente alle tarature dei sistemi di interfaccia, vi informiamo che dal prossimo 1 agosto, sarà aperto il servizio di e-distribuzione per consentire gli adempimenti di “Verifica sistemi di protezione impianti di produzione BT ed MT”.

Ricordiamo che sono soggetti a tale adempimento tutti gli impianti di potenza nominale superiore agli 11,08 kWp pena la sospensione di tutte le convenzioni attive (INCENTIVI in Conto Energia + SSP/RID).

Apertura portale produttori e-distribuzione

Per l’invio della comunicazione di avvenuta verifica, i titolari degli impianti di produzione dovranno utilizzare un apposito servizio sul portale produttori che e-distribuzione metterà a disposizione a partire dal prossimo mese di agosto al fine di consentire il rispetto degli adempimenti previsti nella deliberazione 786/2016/R/eel. L’unico canale di comunicazione delle verifiche periodiche sarà dunque il portale produttori di e-distribuzione.

Vi ricordiamo infine che il vostro gestore di rete è obbligato ad inviarvi entro tempi utili comunicazione ufficiale di richiesta di adeguamento.

Il nostro ufficio tecnico è costantemente in contatto con i referenti competenti dei diversi gestori, al fine di mantenervi sempre aggiornati riguardo tempistiche e modalità di presentazione delle pratiche. 

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Indagine annuale dati tecnici AEEGSI 2017 https://zanottienergygroup.it/indagine-annuale-dati-tecnici-aeegsi-2017/ https://zanottienergygroup.it/indagine-annuale-dati-tecnici-aeegsi-2017/#respond Mon, 13 Mar 2017 14:58:45 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=5472 INDAGINE ANNUALE DATI TECNICI AEEGSI 2017.

Si avvisano tutti i proprietari di impianti di potenza nominale complessiva, pari o superiore ai 100 kW, che giovedì 16 marzo 2017 terminerà la scadenza per il completamento dell’Indagine Annuale Dati Tecnici su Produttori di Elettricità ed Autoproduttori.

[su_box title=”Chi è tenuto a partecipare all’indagine annuale: ” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]Sono tenuti a partecipare all’indagine annuale, ai sensi delle delibere GOP 35/08 e 347/2012/R/idr. (e successive integrazioni 443/2012/A, 96/2013/A e 150/2014/A), tutti gli operatori che possiedono uno o più impianti di produzione di energia elettrica qualora la somma delle potenze nominali degli impianti posseduti equivalga o superi i 100 kW.[/su_box]

Ricordiamo che oltrepassata la scadenza non sarà più possibile richiedere la riapertura della pratica per comunicare i dati richiesti.

Se ancora non hai provveduto, il nostro staff è a tua disposizione!

Contattaci entro la data di scadenza inviandoci i seguenti documenti:

  • Credenziali di accesso AEEGSI;
  • Dichiarazione di consumo anno 2016;
  • Bolletta energia elettrica di dicembre 2016.
[su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#ed6a15″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Per maggiori informazioni contattaci![/su_button] ]]>
https://zanottienergygroup.it/indagine-annuale-dati-tecnici-aeegsi-2017/feed/ 0
Il Milleproroghe è legge: oneri solo su prelievi da reti pubbliche https://zanottienergygroup.it/milleproroghe-legge/ https://zanottienergygroup.it/milleproroghe-legge/#respond Thu, 09 Mar 2017 15:31:40 +0000 https://www.zanottienergygroup.it/?p=5436 A pochissimi giorni dalla scadenza, il decreto Milleproroghe ha completato l’iter di conversione ed è diventato legge (legge 27 febbraio 2017 n. 19).

L’intervento, oltre che rinviare al 2018 la riforma delle tariffe elettriche per i clienti non domestici, fa sì che già dal 2017, la parte variabile degli oneri di sistema si paghi solo “sull’energia prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi “ esentando così l’energia consumata dentro le reti private anche non in configurazione SEU.

La disposizione annulla dunque gli effetti di quanto disposto in materia in precedenza, escludendo in toto dal pagamento degli oneri tutta l’energia autoconsumata.

[su_box title=”Per effetto delle modifiche introdotte dal Milleproroghe:” box_color=”#f15f1a” radius=”0″]tutta l’energia consumata dietro il contatore sarà esentata dal pagamento degli oneri, sia che il consumo avvenga nell’ambito di un SEU che in una diversa configurazione.[/su_box]

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventano dunque, definitive, le novità inserite nel testo originario del decreto, tra cui una serie di modifiche e adempimenti che ancora non sono state chiarite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, e che appena rese note, comunicheremo a tutti i nostri clienti con una nuova news sul nostro sito.

Per maggiori informazioni e ulteriori chiarimenti siamo a vostra disposizione.

[su_button url=”https://www.zanottienergygroup.it/contatti/” target=”blank” background=”#ed6a15″ color=”#ffffff” size=”5″ center=”yes” radius=”round” icon=”icon: paper-plane-o” icon_color=”#000000″]Per maggiori informazioni contattaci![/su_button] ]]> https://zanottienergygroup.it/milleproroghe-legge/feed/ 0